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Da qualche mese è tornata ad essere obbligatoria la sede dello stabilimento sull’ etichetta dei prodotti alimentari; tale obbligo è imposto dal Decreto legislativo del 15 settembre 2017.

A quali prodotti si applica il Decreto?

Il Decreto si applica ai prodotti alimentari preimballati; i preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, devono riportare la sede dello stabilimento sulla confezione. Gli alimenti preimballati destinati alle collettività che devono essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati invece, possono riportare l’informazione su documenti commerciali. I documenti in questione devono tuttavia “accompagnare il prodotto oppure essere inviati prima o contemporaneamente la consegna” (art.3). Anche per gli alimenti preimballati commercializzati in una fase precedente a quella che interessa il consumatore finale (BtoB),
è possibile utilizzare quest’ultima modalità descritta.

Occorre altresì ricordare che nel campo di applicazione del Decreto non sono inclusi i preimballati “legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)” (art.7).

Modalità d’espressione ed omissioni

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, deve essere espressa includendo il nome della località e l’indirizzo dello stabilimento; esistono tuttavia i seguenti casi in cui tale indicazione può essere omessa:

  1. coincidenza della sede dello stabilimento con il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni presenti in etichetta. Si ricorda che i riferimenti del responsabile sono una delle indicazioni obbligatorie previste dal Reg. 1169/2011.
  2. presenza sull’imballo del marchio d’identificazione o della bollatura sanitaria, che sono obbligatori per i prodotti di origine animale e per le carni.
  3. presenza dell’indicazione nel marchio della sede dello stabilimento.

Le informazioni inerenti allo stabilimento devono essere indicate secondo le modalità previste dal Reg. 1169/2011; esse pertanto devono essere stampate “in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), …, è pari o superiore a 1,2 mm” (art.13). Si ricorda tuttavia che “nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x,……, è pari o superiore a 0,9 mm” (art.13, paragrafo 3).

Trasparenza dell’informazione

L’indicazione dello stabilimento è sicuramente un passo importante per tutelare sempre di più la trasparenza nei confronti del consumatore L’obbligo di questa informazione era tuttavia già presente nel DECRETO LEGISLATIVO 109/1992 pertanto non ci troviamo di fronte ad una novità assoluta. Inoltre, dall’entrata in vigore del Reg. 1169/2011 diverse aziende avevano già deciso d’includere facoltativamente la sede di produzione sui propri prodotti.

Riferimenti bibliografici

Decreto leg 109/92

Reg. EU 1169/11

Stefano Berti

Consulente in sistemi di gestione della Sicurezza Alimentare” team_member_description=”Laureato in Medicina Veterinaria ha conseguito, nel 2012, il Master in Management Agroalimentare presso l’Università Cattolica di Milano. Esperto nel campo dell’etichettatura alimentare collabora e opera come consulente con importanti gruppi e aziende del settore food.” 

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