L'impianto normativo
regolamento UE 1169 / 11 (recepito in Italia il 14 dicembre 2014)
A queste norme e’ seguita la nota ministeriale del 16 feb 2015 che aveva l’intento di chiarire e rafforzare ulteriormente gli obblighi informativi da parte degli operatori del settore e dal decreto sanzioni approvato l’11.12.2017 dal Consiglio dei Ministri. In quest’ultimo documento sono esplicitate le sanzioni in merito alla non ottemperanza della corretta fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: le multe per i trasgressori possono andare dai 500,00 € fino a 40.000,00 €.
Allergeni
I 14 allergeni obbligatori
Gli allergeni sono tra le maggiori novità dell’impianto normativo e sicuramente tra le più complicate da seguire secondo legge.
Le norme attestano, infatti, come si debba indicare in modo chiaro ed esplicito gli allergeni presenti nelle pietanze e nelle preparazioni alimentari offerte. Tali indicazioni devono essere puntuali e riferite allo specifico cibo offerto nel punto vendita. Le informazioni sulla preparazione e sugli ingredienti / allergeni presenti potranno essere comunicate mediante cartellini o menu tecnici. Banditi i cartelli unici degli allergeni che si vedono ancora in molti pubblici esercizi.
Non è sufficiente pero indicare la classe di allergeni ma si deve specificare in modo esplicito l’ingrediente allergizzante specifico : quindi non genericamente “crostacei” bensì “aragosta”.
Inoltre in presenza di altri ingredienti, l’ingrediente allergizzante deve essere distinto visivamente per accrescere la sua importanza agli occhi del consumatore.
Anidride Solforosa
E’ anche un problema di tracce. Laddove sussista la possibilità di contaminazione è compito dell’operatore di segnalarle, e di farlo nel modo più specifico. Pertanto “non tracce di glutine” ma “tracce di frumento e kamut“, non “tracce di frutta a guscio” ma “tracce di nocciole e pistacchi“.
Valori Nutrizionali
Per una maggiore trasparenza verso il consumatore
I valori nutrizionali rappresentano l’altra importante novità introdotta dal Reg. Eu 1169/11.
Ad oggi i valori nutrizionali sono obbligatori in etichetta e devono essere riportati in tutte le etichette alimentari per gli alimenti preimballati e destinati alla vendita al consumatore finale. Sono esentati da tale obbligo i titolari di attività “piccole”.
Il regolamento europeo chiarisce e specifica quali informazioni devono essere riportate nella dichiarazione nutrizionale :
- energia: espressa in termini di Kj e Kcal;
- grassi totali: espressi in g, esplicitando il valore di grassi saturi;
- carboidrati totali: espressi in g, esplicitando il valore di zuccheri;
- proteine totali: espresse in g;
- sale: espressi in g;
Fibre, grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli e amido possono rimanere su base “relativamente” volontaria.
I valori sono espressi per 100 g/ml di prodotto.
