Quali sono gli obblighi per gli operatori del settore alimentare con l’introduzione dell’obbligo di cessione a pagamento delle borse ultraleggere (sacchetti bio) in materiale biodegradabile per l’imballaggio di alimenti sfusi?
Risponde l’avvocato Maddalena Lazzati
Con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, in stretta conformità con gli specifici principi e criteri di delega legislativa già stabiliti dal Parlamento nazionale nell’articolo 4, comma 2, della legge n. 170 del 2016, convertita nella legge 123/2017 dell’agosto 2017, l’Italia ha recepito la direttiva 2015/720/UE nell’ordinamento interno inerenti ai sacchetti bio.
Sulla base dei principi in materia e criteri di delega e in attuazione delle definizioni e disposizioni della direttiva 2015/720/UE, il Legislatore nazionale ha previsto in materia di sacchetti per la spesa un doppio regime:
- una disciplina che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore; introduce formalmente il c.d. “pricing” già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012;
- un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018; restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. “pricing”.
Dal 1° gennaio 2018 possono circolare ed essere utilizzate 4 tipologie di borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):
- Buste ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron.
Queste sono realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore. - Borse biodegradabili e compostabili di plastica ma certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
- Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
- Borse sempre di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
Tutte le borse devono essere soggette a pagamento:
l’art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
Parimenti, l’art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, è giustificato nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018.
Le borse in materiale ultraleggero devono essere tutte e sempre necessariamente biodegradabili e compostabili (i due requisiti sono entrambi obbligatori) nonché soggette a certificazione rilasciata da organismi accreditati circa la rispondenza della borsa ai requisiti di legge.
I bioshopper conformi alla norma devono riportare le espressioni: “ biodegradabile e compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Per motivi di igiene, i sacchetti non possono essere riutilizzati più volte per lo stesso scopo, mentre possono esserlo per funzioni diverse (raccolta frazione umida).
In attesa delle evoluzioni interpretative in materia ai commercianti, negozianti, ambulanti e/o piccoli esercenti, è consigliato procurarsi dai propri fornitori certificazioni attestanti la conformità ai requisiti di legge delle shopper utilizzate.
Nonchè fornire adeguata informativa ai proprio clienti riguardo la necessità di utilizzo dei sacchetti biodegradabili, i relativi costi, le ragioni del divieto di riuso degli stessi (anche per estratto della normativa) e, ove previste, le possibili alternative offerte dal punto vendita, purchè nel rispetto della normativa e delle regole di sicurezza e igiene menzionate
Riferimenti normativi
Legge 03/08/2017 nr 123 (cd. Decreto Mezzogiorno) di conversione del decreto -legge 20 giugno 2017, n. 91
Direttiva 2015/720/UE
Direttiva 94/62/CE (Direttiva imballaggi)
Circolare ministeriale interpretativa
Maddalena Lazzati
Avvocato dal 2004, si occupa di diritto civile e di servizi di consulenza per privati, piccoli imprenditori e liberi professionisti. E’ affascinata dal diritto alimentare e dalle infinite sfumature e variabili di un settore, come quello del Food, in continuo e costante cambiamento.